Art. 3
In vigore dal 25 apr 1961
All'art. 11 è aggiunto il seguente comma:
"Le stesse somme, per una quota non superiore al trenta per cento di esse, possono essere investite in beni immobili, con deliberazione del Comitato di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-26;1898#art-3