Art. 4

In vigore dal 1 gen 1961
Per usufruire delle riduzioni daziarie previste nei precedenti , le spedizioni debbono essere accompagnate dal "Certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformità alla decisione adottata il 4 dicembre 1858 dalla Commissione della Comunità Economica Europea, riprodotta in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1585#art-4

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