Art. 2

In vigore dal 1 gen 1961
L'ulteriore riduzione di cui al precedente è da applicare nella misura del 5% per le seguenti voci della, tariffa: 04.01; 04.02; 01.04-b-1); 08.01-b-ex-1) (altri datteri, eccetto quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di gr. 500 o meno); 08.03-b-ex 2) (altri fichi secchi, eccetto quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di gr. 500 o meno); 08.04-b-1)-beta;08.04-b-2); 10.01; 11.01-a; 11.02-a; 12.04-a-ex 2) (barbabietole altre, eccetto quelle destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe); 12.08-a; 15.17-a; 15.17-ex b (paste di saponificazione eccetto quelle residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione); 17.01; 17.02-a; ex 17.03 (melassi, anche decolorati, eccetto quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè e dei foraggi melassati); ex 20.05 (paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta); 20.07-a-1); 20.07-b-1) ex beta e 20.07-b-2) alfa-ex II (succhi di datteri e di fichi secchi, anche mescolati con succhi di altre frutta); 22.04; 22.03; 45.01.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1585#art-2

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