Art. 3
In vigore dal 1 gen 1961
Per i tabacchi lavorati di cui alla voce 24.02-a della tariffa doganale, provenienti dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, i dazi attualmente vigenti, stabiliti dalla legge 11 aprile 1959, n. 137, sono ridotti del 30%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-12-24;1585#art-3