Art. 3

In vigore dal 14 feb 1961
L'Università di Torino ai obbliga di versare allo Stato le somme previste dalla convenzione agli , comma secondo, e 8, lettera a). Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente arricolo saranno senz'altro soppressi con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 1960 GRONCHI BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 100. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-21;1745#art-3

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