Art. 2
In vigore dal 14 feb 1961
Sono istituiti, ai sensi dell' (sub articolo 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-21;1745#art-2