Art. 1

In vigore dal 14 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 25 luglio 1960 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la Clinica ostetrica e ginecologica della Università di Torino.
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