Art. 4

In vigore dal 15 gen 1961
L'Università di Catania si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti di cui al precedente , compresi gli oneri e le trattenute di cui all' della convenzione, nonché L. 600.000 e L. 320.000 al titolo di cui ai precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-01;1583#art-4

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