Art. 2
In vigore dal 15 gen 1961
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di tisiologia in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e si sensi dell' (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario presso la cattedra stessa in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-01;1583#art-2