Art. 3

In vigore dal 15 gen 1961
I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati, rispettivamente, in lire 3.000.000 (tre milioni) e lire 1.600.000 (un milione seicentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente e in lire 600.000 (seicentomila) e lire 320.000 (trecentoventimila) da destinare al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-01;1583#art-3

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