Art. 4

In vigore dal 2 dic 1960
I versamenti dei contributi previsti dal precedente verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 21. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1323#art-4

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