Art. 1

In vigore dal 2 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1954, n. 4; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 25 luglio 1960, concernente il tramutamento della destinazione originaria del posto istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1954, n. 4, destinato all'insegnamento di Clinica ortopedica in quello di Malattie infettive presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1323#art-1

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