Art. 2
In vigore dal 2 dic 1960
I contributi annui vengono determinati rispettivamente in L. 3.000.000 per il mantenimento del posto e in L. 600.000 da destinare alla costituzione del fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che potrà spettare al titolare del posto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1323#art-2