CCNL del 28 marzo 1958 Parte IVParte QUARTA

Art. 20

ALLOGGIO

In vigore dal 22 dic 1960
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abituati, e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-20-3

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