CCNL del 28 marzo 1958 Parte IVParte QUARTA

Art. 22

TUTELA DELLA MATERNITA

In vigore dal 22 dic 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dar lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Esse non possono essere adibite al lavoro durante il periodo previsto dalla legge ma possono prorogare tale periodo sino a sei mesi. Il periodo di assenza obbligatoria inizia tre mesi prima della data presunta del parto indicata, nel certificato medico di gravidanza. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le impiegate hanno diritto alla, retribuzione intera per i primi quattro mesi ed al i 50% per i due mesi successivi, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l'azienda è tenuta per disposizione di legge. Qualora il trattamento di legge (80% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro) sia più favorevole di quello previsto dal contratto l'impiegata avrà diritto all'eventuale differenza fra i due trattamenti. Agli effetti della determinazione della retribuzione si terrà conto dell'importo totale della stessa percepita dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esculusa facoltà di considerare assorbenti da quelle di cui ai comuni precedenti. Qualora durante il periodo di cui al secondo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni dell' del presente contratto, quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma del presente articolo deve essere computato nella anzianità di servizio e ai fini della gratifica natalizia, e delle ferie. Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria prevista dalla legge, per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro conservato il posto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1443#art-cdm-22-3

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