CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III›Parte TERZA
Art. 37
SOSTITUZIONE DEGLI USI
In vigore dal 21 dic 1960
La presente regolamentazione, salvo quanto disposto dall' per la indennità di licenziamento relativa all'anzianità di servizio sino al 1 luglio 1937 e salvo l', sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini anche se più favorevoli agli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con la applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-37-2