CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte IIIParte TERZA

Art. 16

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 21 dic 1960
Gli impiegati per ogni biennio di anzianità di servizio maturato dopo il compimento del 20° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Societa) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5%. Tale aliquota, per l'anzianità maturata fino al 14 giugno 1952 è calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato; per l'anzianità maturata dopo tale data invece l'aliquota stessa è calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, anche sull'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto. Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 10 bienni per ogni categoria. I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito nè, i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità - per quanto concerne le variazioni della indennità di contingenza - si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. Agli impiegati in servizio al 1 gennaio 1948 verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937 Con esclusione, in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di età o di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria. Gli aumenti periodici di cui al precedente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio degli impiegati a categoria superiore la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita e l'anzianità, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo B al gruppo A della 3ª categoria) non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma. Per quanto riguarda le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianità precedentemente al 1 giugno 1952, si fa riferimento all'accordo interconfederale 14 giugno 1952. Dichiarazione a verbale. Le parti si incontreranno ancora per completare il coordinamento della particolare disciplina di categoria concernente gli aumenti periodici di anzianità con le norme di cui all' dell'accordo interconfederale 14 giugno 1952.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-16-3

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