CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte III›Parte TERZA
Art. 18
INDENNITÀ DI BICICLETTA
In vigore dal 21 dic 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usa la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1435#art-cdg-18-3