Accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali

Art. 6

In vigore dal 14 dic 1960
Se la materia di cui al presente accordo venisse disciplinata da un concordato interconfederale o da corrispondenti istituzioni governative, le parti si rimetteranno senz'altro alle determinazioni che in detto concordato o disposizioni saranno comunque fissate, decadendo automaticamente quanto convenuto con il presente accordo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-alp-6

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