Accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali

Art. 2

In vigore dal 14 dic 1960
Ove la costituzione delle mense ed il loro funzionamento trovino ostacolo obiettivo nella situazione di fatto, sarà corrisposta limitatamente ai giorni od alla frazione dei giorni di lavoro effettivo una indennità sostitutiva la cui entità sarà fissata dalle organizzazioni territoriali di ogni provincia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-alp-2

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