Accordo 22 luglio 1947 per le mense aziendali

Art. 4

In vigore dal 14 dic 1960
Nessuna indennità è dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove questa è regolarmente costituita e funzionante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1394#art-alp-4

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