Art. 1
In vigore dal 11 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto nazionale di lavoro, 30 luglio 1958, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, stipulato tra la Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, il Sindacato italiano Lavoratori Cementieri, con la partecipazione della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini e con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, dell'Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori.
Visti l'accordo, 30 luglio 1958, per la corresponsione della indennità speciale agli operai degli stabilimenti esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, l'accordo, 27 maggio 1950, che stabilisce un premio ad incentivo sulla produzione del cemento, amiantocemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso per la zona di Monferrato, l'accordo, 21 agosto 1953; per la corresponsione della. indennità speciale agli operai addetti alle miniere ed agli stabilimenti nella zona del Monferrato, esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso; allegati al predetto contratto nazionale 30 luglio 1958;
Visto il contratto nazionale di lavoro 24 ottobre 1958, e relative tabelle, per gli appartenenti alla categoria speciale o intermedia dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, stipulato tra le medesime Organizzazioni Sindacali di cui al predetto contratto nazionale 30 luglio 1958;
Visti l'accordo, 30 luglio 1949, per il conguaglio delle liquidazioni agli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, l'accordo 24 ottobre 1958 per la corresponsione della indennità speciale per gli intermedi dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso; allegati al predetto contratto nazionale 24 ottobre 1958;
Visto il contratto nazionale di lavoro, 11 dicembre 1958, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, stipulato fra le medesime Organizzazioni Sindacali di cui al citato contratto 30 luglio 1958 ed altresì dal Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri;
Visti gli del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 agosto 1953, da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, allegato al predetto contratto nazionale 11 dicembre 1958;
Visto l'accordo, 16 aprile 1951, per la corresponsione di aumenti di merito agli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, assunti anteriormente al 31 dicembre 1949, stipulato tra l'Associazione dell'industria italiana del Cemento, Amianto-Cemento, Calce e Gesso e la Federazione italiana Lavoratori dell'Edilizia, la Federazione italiana Lavoratori Edili ed Affini, la Federazione Nazionale Edili ed Affini; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria italiana del Cemento, Amianto-Cemento, Calce e Gesso e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini;
Visto l' del contratto nazionale di lavoro, 24 aprile 1951, per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento e cemento-amianto e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, allegato al predetto accordo 16 dicembre 1951;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 89 del 30 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti nazionali di lavoro 30 luglio 1958, 24 ottobre 1958 e 11 dicembre 1958 e l'accordo 11 aprile 1951, relativi agli operai, intermedi ed impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti nazionali anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dei contratti e degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 46. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-rd-1