CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora

Art. 7

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

In vigore dal 21 dic 1960
È considerato "apprendista" il lavoratore che, assunto da una azienda in età compresa fra i 14, ed i 18 anni per gli uomini e fra i 14 ed i 20 anni per le donne, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscano una graduale preparazione per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria degli operai qualificati. a) La durata massima del periodo di apprendistato è quella, fissata, per singolo settore, dall' del presente contratto. b) La durata massima di cui è detto più sopra sarà ridotta di due terzi per i licenziati di scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto alla attività che l'apprendista è chiamato a svolgere; della metà per chi sia, in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attività dell'apprendista. c) Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sarà internamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purchè esista analogia di mansioni e non siano trascorsi più di 12 mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo. d) All'uopo, nel libretto di lavoro dell'interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti. e) Quando, trascorsi almeno sessanta giorni dall'assunzione, l'apprendista sia dalla azienda adibito ad altri lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sarà interamente computato ai fini indicati dal capoverso a). f) L'apprendista, fermo restando quanto prescrivono le leggi in proposito, non potrà essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possano comunque determinare la resistenza fisica, nè impiegato in attività diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale. g) Durante il periodo di tirocinio, l'apprendista deve lavorare ed essere retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo, egli dovrà essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato in base ai termini indicati al capoverso a). h) L'apprendista che, raggiunto il 17° anno di età e trascorsa la metà del periodo di tirocinio di cui al capoverso a), chieda di essere ammesso e superi una prova tendente ad accertare la sua idoneità sarà considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi. L'apprendista che chieda, e dimostri di frequentare un corso di istruzione professionale specifico rispetto all'attività che esso svolge dovrà essere lasciato libero per il tempo necessario, senza che ne risulti diminuita la sua retribuzione. i) Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono stabilite dagli accordi integrativi salariali. Gli aumenti successivi avvengono per scatti semestrali. Per gli apprendisti di prima assunzione, assunti tra i 14 e i 16 anni non si farà luogo al primo scatto semestrale di paga. Si conviene che l'entita di ogni scatto si otterrà dividendo la differenza tra il minimo della, paga base dell'aiutante ed il minimo della paga dell'apprendista nel primo semestre di tirocinio per il numero dei semestri che compongono i periodi di apprendistato.; Le assenze continuative dell'apprendista, che possono compromettere il corso dell'apprendistato, potranno non essere considerate agli effetti dello scatto di paga semestrale, su concorde parere delle organizzazioni sindacali territoriali degli industriali e degli operai.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-7

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