CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora
Art. 6
MUTAMENTO DI MANSIONE
In vigore dal 21 dic 1960
Il lavoratore percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale è stato assegnato od il miglior trattamento salariale attribuitogli.
Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore è tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il miglior trattamento di cui al comma 1. Se gli affida invece temporaneamente mansioni della categoria superiore dovrà corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa.
Tale norma potrà non essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato da fatto di natura occasionale (quale, ad esempio, la sostituzione di operai assenti o ammalati) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative.
L'utilizzazione dell'operaio in lavori della categoria superiore per un periodo superiore a tre mie, ove non sia giustificata dalla necessità di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuità adibito i mansioni di categorie diverse, percepirà la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che Ie mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della, categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario sarà corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-6