CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora

Art. 19

DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI

In vigore dal 21 dic 1960
Ove siano affidati alle donne lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattualmente prevista per l'uomo. Nella lavorazione a cottimo la parità di cui sopra si intendere raggiunta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo