CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora

Art. 16

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO MAGGIORAZIONI

In vigore dal 21 dic 1960
1) È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell', ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le dieci ore giornaliere o le sessanta ore settimanali per i lavoratori indicati nel secondo comma dell'articolo stesso. 2) È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e nelle festività nazionali contemplate nell'. 3) È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6. Il lavoro straordinario notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono, ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli. Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sarà, a sua richiesta, esonerato dal lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno corrisposte al lavoratore, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni indicate in appresso: lavoro straordinario diurno................... 20% lavoro straordinario notturno.................. 35% lavoro notturno......................... 25% lavoro festivo.......................... 35% lavoro festivo straordin. (oltre le 8 ore)............ 45% lavoro festivo notturno..................... 50% lavoro fest. nott. straord. (oltre le 8 ore)........... 60% Le percentuali di maggiorazione sopra indicate si calcoleranno: a) sulla paga base di fatto comprensiva dell'indennità di contingenza per gli operai ad economia; b) sulla paga base di fatto maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo più l'indennità di contingenza, per i lavoratori a cottimo. Dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, con ciò intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-16

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