CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora
Art. 23
CONGEDO MATRIMONIALE
In vigore dal 21 dic 1960
In base al contratto interconfederale 31 maggio 1941 e aggiornamenti successivi, ai quali è fatto esplicito richiamo, compete al lavoratore che contragga matrimonio un permesso della durata di otto giorni consecutivi, anche non lavorativi.
L'assegno che, in tale occasione, sarà anticipato al lavoratore per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza non sarà comunque interiore a 56 ore di retribuzione globale di fatto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1432#art-cas-23