CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IIIParte III

Art. 8

CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 14 dic 1960
All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-8-3

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