CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IIIParte III

Art. 10

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 14 dic 1960
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo che per gli impiegati che svolgono, allo esterno degli stabilimenti, mansioni direttamente connesse con quelle del personale addetto alla distribuzione alla clientela e per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacente, per i quali valgono le norme e i interconfederali. L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile. Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, e per i discontinui oltre le 56 e fino alle 60 settimanali, l'azienda corrisponderà all'impiegato stesso in aggiunta alla sua retribuzione, il 50% (cinquanta per cento) di una quota oraria di stipendio mensile, esclusa la contingenza (e cioè stipendio minimo tabellare, eventuale scatto di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento di merito individuale ed eventuale terzo elemento), che verrà determinata dividendo lo stipendio mensile sopradetto per 180. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sorto fissati dalla Direzione dell'azienda. Per il personale contemplato nella tabella delle lavorazioni stagionali (approvata con R. D. 10 settembre 1923, n. 1957 e successivi) il compenso previsto dal comma 40 del presente articolo non verrà corrisposto, limitatamente ai periodi indicati dalla citata tabella. Dichiarazione a verbale. Per particolari esigenze dell'industria si consente alle aziende di ripartire l'orario di lavoro: dal 1 settembre al 31 maggio - 40 ore settimanali e per i discontinui 50 ore settimanali; dal 1 giugno al 31 agosto - 48 ore settimanali e per i discontinui 60 ore settimanali. Pertanto il compenso previsto dal quarto comma verrà corrisposto oltre i limiti del predetto orario di lavoro, previsto dal 1 settembre al 31 maggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-10-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo