CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IIIParte III

Art. 11

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

In vigore dal 14 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all' della presente regolamentazione e cioè otto ore giornaliere o quarantotto settimanali e di dieci ore giornaliere o sessanta settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge. È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6. È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'. Nessun impiegato potrà esimersi dall'effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo da corrispondersi, oltre la normale retribuzione, sono le seguenti: a) lavoro straordinario diurno, 36%; b) lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo), 60%; c) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore) 80%; d) lavoro festivo eseguito nelle festività infrasettimanali, 60%; e) lavoro festivo eseguito nelle festività nazionali, 60%; f) lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni, 45%; g) lavoro straordinario feriale notturno, 60%; h) lavoro straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore), 85%; i) lavoro a turni notturni 10%. Le dette percentuali di maggiorazione saranno applicate sulla quota oraria, di stipendio, ottenuta dividendo per 180 lo stipendio mensile (e cioè il minimo tabellare di stipendio, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale merito individuale ed eventuale terzo elemento), più la contingenza. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-11-3

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