CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IIParte II

Art. 7

FERIE

In vigore dal 14 dic 1960
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni: giorni 13 lavorativi; da oltre 5 fino a 14 anni: giorni 16 lavoratori; dia oltre 14 anni e fino a 20 anni: giorni 18 lavorativi; oltre i 20 anni: giorni 22 lavorativi. Il riposo annuale ha normalmente carattere contributivo e non potrà avere inizio nei giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore. Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potrà, a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nei corso dell'annata, il lavoratore non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione dalle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-7-2

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