CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IIParte II

Art. 12

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 14 dic 1960
L'azienda corrisponderà una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dall'intermedio. La corresponsione di tale gratifica avrà normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-12-2

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