CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IIParte II

Art. 3

CONTRATTO A TERMINE

In vigore dal 14 dic 1960
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo in determinato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennità di cui al successivo si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salvo però quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure il riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-3-2

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