CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IParte I

Art. 16

INTERRUZIONE DEL LAVORO

In vigore dal 14 dic 1960
In caso di interruzioni di breve durata a causa: di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà dell'operaio nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste nel loro complesso, non superino i 30 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro Complesso, i 30 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avrà diritto alla, corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-16

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