CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte III›Parte III
Art. 33
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 14 dic 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità d'anzianità di cui all'articolo precedente:
50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti.
L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, per gli uomini, e del 55° anno di età per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell', nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-33-2