CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte III›Parte III
Art. 33
99 / 133INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 14 dic 1960
All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità d'anzianità di cui all'articolo precedente:
50% per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
100% per anzianità di servizio superiore a 5 anni compiuti.
L'intera indennità di anzianità è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, per gli uomini, e del 55° anno di età per le donne, o per malattia od infortunio ai sensi dell', nonché alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza o puerperio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-33-2