CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IIIParte III

Art. 20

PRESTITI

In vigore dal 14 dic 1960
Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potrà rivolgersi alla direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovrà, con ritenute per ogni periodo di paga normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso, essere restituito con le modalità concordate dalle parti interessate. Non è ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi matura se prima non è stato estinto il debito precedente.
Storico versioni

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