CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte III›Parte III
Art. 20
PRESTITI
In vigore dal 14 dic 1960
Quando l'impiegato si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potrà rivolgersi alla direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovrà, con ritenute per ogni periodo di paga normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso, essere restituito con le modalità concordate dalle parti interessate.
Non è ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi matura se prima non è stato estinto il debito precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-20-2