CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IIIParte III

Art. 18

INDENNITÀ DI BICICLETTA

In vigore dal 14 dic 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'impiegato che, su richiesta dell'azienda, usi la bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-18-2

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