CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte III›Parte III
Art. 17
INDENNITÀ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
In vigore dal 14 dic 1960
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità, per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un Istituto di Credito.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-17-3