Accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuizioni

Art. 3

In vigore dal 9 dic 1960
Ai fini delle applicazioni di cui al precedente nonché agli effetti di tutti gli altri istituti contrattuali che non siano stati espressamente regolati in diverso modo, le retribuzioni contrattuali sono quelle di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-asp-3

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