Art. 1

In vigore dal 9 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1952 per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare, stipulato tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoranti Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 maggio 1953 per gli operai dipendenti da aziende industriali esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti ed affini per uso industriale, civile e militare, stipulato fra le medesime parti di cui al contratto 20 aprile 1952; Vista la regolamentazione del lavoro a domicilio, allegata al suddetto contratto 27 maggio 1953; Visto l'accordo 15 settembre 1954, e relative tabelle, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni ai lavoratori del settore produttori di tende da campo, tele e copertoni impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare, stipulato fra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento; l'Unione italiana del lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori dell'Abbigliamento; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 20 aprile 1952 e 27 maggio 1953, relativi, rispettivamente, agli impiegati ed agli operai addetti alle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare, nonché l'accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori predetti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 153. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1366#art-rd-1

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