Art. 1
In vigore dal 9 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 giugno 1958, e relative tabelle, per i dipendenti dalle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, stipulato tra l'Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Arte Grafica e Cartaria; e, in pari data, tra la Associazione Nazionale italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Carta e Stampa;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 30 del 25 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 giugno 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese cartotecniche e della trasformazione della, carta e del cartone.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 154. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-rd-1