CCNL aziende cartotecniche Parte VIParte VI

Art. 2

DETERMINAZIONE DELLA PAGA BASE DEGLI APPRENDISTI

In vigore dal 9 dic 1960
La paga per i singoli scatti semestrali degli apprendisti è determinata sulla base delle seguenti aliquote percentuali: Uomini: Durata dell'apprendistato in scatti semestrali. 6 semestri 8 semestri 1 50% 50% 2 55% 55% 3 60% 60% 4 70% 65% 5 80% 70% 6 90% 75% 7 100% 3ª categ. 80% 8 - 90% 9 - 100 % 30 categ. Le predette percentuali sono riferite alla paga tabellare dell'operaio di 3ª categoria. Donne: Durata dell'apprendistato in scatti semestrali. 4 semestri 6 semestri 1 55% 55% 2 65% 60% 3 75% 65% 4 90% 75% 5 100% 3ª categ. 85% 6 - 95% 7 - 100% 2ª categ. Per le specializzazioni delle carte da parati e delle carte sensibili le percentuali di cui sopra sono riferite alla paga tabellare dell'operaia di 3ª categoria. Per le altre specializzazioni, in cui è previsto l'apprendistato, le percentuali sono riferite alla paga tabellare dell'operaia di 2ª categoria. In questo ultimo caso le apprendiste, una volta trascorso il predetto periodo di apprendistato, percepiranno una paga oraria pari al valore del 95% di quella tabellare della seconda categoria donne sino al compimento del 20° anno di età. Norma transitoria. Alle apprendiste, che alla data del 15 giugno 1958 percepissero eventualmente una paga di fatto superiore a quella derivante dall'applicazione delle percentuali di cui sopra, verrà mantenuto tale migliore trattamento sino all'intero assorbimento a seguito della maturazione dei successivi scatti. Parte di provvedimento in formato grafico Visti il contratto e le tabelle che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-2-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo