CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche carte e cartoni ondulati

Art. 2

MAGGIORAZIONI

In vigore dal 9 dic 1960
a) Alle raccoglitrici e levafoglio per il primo anno verrà corrisposto il trattamento economico previsto per la 3ª categoria donne. Trascorso tale periodo sarà loro corrisposta la percentuale di maggiorazione del 5% sulla paga tabellare della suddetta categoria. b) Si riconosce il 5% di aumento sul minimo di paga tabellare della 1ª categoria al capo-macchina di macchine ondulatrici per carte e cartoni capace di mettere a punto e di apprestare le misure con responsabilità diretta del lavoro e con 5 anni di appartenenza alla categoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-2-14

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