CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori

Art. 7

MAGGIORAZIONI

In vigore dal 2 dic 1960
Agli impressori di 1° categoria che sono adibiti alle macchine con luce di cm. 90x130 ed oltre sarà corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza). Agli impressori addetti alla stampa di etichette in rilievo a più colori sarà corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) della propria categoria di assegnazione. Agli impressori addetti alle macchine bicolori sarà corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) della propria categoria di assegnazione. Agli impressori addetti alla smaltorilievografia a colori ed agli impressori addetti alla numerazione multipla con responsabilità di lettura o che stampino, sempre con responsabilità di lettura, forme tipografiche con almeno 48 numeratori, sarà corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-7-6

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