CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori
Art. 4
IMPRESSORE DI 1 CATEGORIA
In vigore dal 2 dic 1960
IMPRESSORE DI 1ª CATEGORIA
È l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, è in grado di stampare a regola d'arte su qualunque tipo di macchina qualsiasi lavoro che gli venga affidato, assumendone la responsabilità.
All'operaio di 1ª categoria che viene adibito prevalentemente a mansioni o lavori che richiedono particolari competenze tecniche, sarà corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paghe e contingenza).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-4-8