CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori

Art. 4

IMPRESSORE DI 1 CATEGORIA

In vigore dal 2 dic 1960
IMPRESSORE DI 1ª CATEGORIA È l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, è in grado di stampare a regola d'arte su qualunque tipo di macchina qualsiasi lavoro che gli venga affidato, assumendone la responsabilità. All'operaio di 1ª categoria che viene adibito prevalentemente a mansioni o lavori che richiedono particolari competenze tecniche, sarà corrisposta una maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (minimo di paghe e contingenza).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-4-8

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