CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche impressori

Art. 11

MAGGIORAZIONI

In vigore dal 2 dic 1960
Agli impressori addetti alle rotative tipografiche del gruppo segnato nell'articolo precedente ed agli impressori addetti alle rotative per la stampa di moduli multipli sia in tipo che in lito sarà corrisposta la seguente maggiorazione sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza): 8% agli impressori di 1ª categoria; 7% agli impressori di 2ª categoria 5% agli impressori di 3ª categoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-11-6

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