CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni

Art. 15

PERSONALE ADDETTO ALLA BRONZATURA

In vigore dal 2 dic 1960
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito a cura della ditta di indumenti adatti (tute e cuffie). Dovrà avere quotidianamente la normale razione di latte; se è impossibile la somministrazione di latte fresco si dovrà supplire con latte condensato o in polvere. Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione dei 15% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) per tutto il periodo della lavorazione stessa. La maggiorazione non è dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-15-5

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