CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni
Art. 15
PERSONALE ADDETTO ALLA BRONZATURA
In vigore dal 2 dic 1960
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito a cura della ditta di indumenti adatti (tute e cuffie). Dovrà avere quotidianamente la normale razione di latte; se è impossibile la somministrazione di latte fresco si dovrà supplire con latte condensato o in polvere.
Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione dei 15% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) per tutto il periodo della lavorazione stessa.
La maggiorazione non è dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-15-5