CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni

Art. 13

MAGGIORAZIONI

In vigore dal 2 dic 1960
Le percentuali di maggiorazione previste dalle Norme Tecniche Speciali delle singole specializzazioni s'intendono applicabili sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) delle singole categorie e sono assorbite, sino a conguaglio, dagli eventuali superminimi già in atto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-13-5

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