CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche comuni

Art. 11

CAPI OPERAI

In vigore dal 2 dic 1960
I lavoratori pur consuetudinariamente chiamati capi reparto, per i quali non si verifichino le condizioni di cui all' della Parte Terza del presente contratto relativa alle "Categorie intermedie", e dall' della Parte Quarta "Impiegati" saranno considerati capi operai ed avranno diritto ad nata maggiorazione del 9% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) della prima categoria della propria specializzazione. Inoltre, i capi operai che nel proprio reparto controllano dipendenti con mansioni per le quali sono corrisposte particolari maggiorazioni, previste dalle Norme Tecniche di categoria, avranno diritto ad una ulteriore maggiorazione pari al 50% di quella massima praticata nel reparto. Tale maggiorazione supplettiva sarà invece corrisposta per intero nel caso che il capo operaio esplichi direttamente le mansioni per le quali è prevista la maggiorazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-11-5

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